Aggiunto l’ultimo tassello mancante all’attuazione in Italia del regolamento europeo sul crowdfunding

Consob ha rilasciato il proprio regolamento attuativo di quello europeo sul crowdfunding dando così il via agli iter autorizzativi delle piattaforme di lending ed equity italiane

Consob rilascia regolamento attuativo per autorizzazione europea crowdfunding

Lo scorso 1 Giugno, Consob, a seguito anche della consultazione del mercato effettuata lo scorso marzo e sentita la Banca d’Italia, ha adottato il Regolamento in materia di servizi crowdfunding per le imprese.

Si è pertanto completato il processo di adeguamento della normativa nazionale alle previsioni dettate dal Regolamento Ue e dai relativi Regolamenti delegati.

Si tratta del tassello definitivo per consentire alle piattaforme italiane di iniziare l’iter autorizzativo che, come noto, a partire dall’11 novembre 2023 potranno operare in Italia se avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento europeo.

Come precisato dalla stessa Autorità, il regolamento della Consob si limita a definire alcuni aspetti di dettaglio per consentire il corretto svolgimento del relativo procedimento amministrativo, tra cui l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile dello stesso procedimento, nonché a precisare alcuni obblighi in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding.

Inoltre, nell’ambito della fase di verifica della completezza documentale, viene stabilita l’improcedibilità della domanda qualora la società istante non provveda a sanare l’incompletezza documentale e informativa entro i termini stabiliti dalla Consob.

Di seguito evidenziamo i punti di maggiore impatto sulle piattaforme di equity e lending crowdfunding.

Obblighi informativi delle piattaforme

  • Le piattaforme autorizzate devono fornire ai potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (KIIS) rendendola contestualmente disponibile alla Consob. La scheda deve essere redatta in lingua italiana.
  • Inoltre, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno trasmetteranno alla Consob, le informazioni periodiche previste

Comunicazioni di marketing

Il Regolamento Europeo ha lasciato ampia delega alle autorità locali per la regolamentazione della comunicazione. Ecco le principali previsioni di Consob sul tema.

  • Le comunicazioni delle piattaforme comprendono la denominazione del fornitore del servizio e il relativo indirizzo internet della piattaforma; forniscono l’indicazione del rischio di perdita parziale o totale del capitale investito; rappresentano i rischi tramite un carattere di dimensioni almeno uguali a quelle utilizzate per le altre informazioni fornite
  • Quando le comunicazioni di marketing raffrontano servizi di crowdfunding o i risultati delle offerte, le piattaforme devo specificare le fonti di informazione utilizzate per il raffronto e indicare i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto
  • Ogni comunicazione di marketing deve recare la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza è riprodotta almeno in audio.
  • Per le comunicazioni di marketing diffuse sul territorio italiano, le piattaforme devono utilizzare esclusivamente la lingua italiana
  • Se le comunicazioni di marketing contengono un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, le piattaforme devono accertarsi che tale indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione; che il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni siano indicati chiaramente; contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Inoltre, i rendimenti devono essere indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, lo specificano chiaramente, riportando anche l’avvertenza “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”.

Obblighi delle piattaforme

  • Per le offerte di obbligazioni o titoli di debito la piattaforma deve verificare che siano rispettati i limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e cioè, in sintesi:
    • che la società emittente, se S.r.l., non può emettere titoli per una somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio, a meno che si tratti di emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
    • Che l’emissione di titoli di debito deve essere prevista dallo Statuto della Srl emittente

Conclusioni

Consob ha compiuto uno sforzo importante e anche in tempi relativamente brevi, considerando che il Parlamento ne aveva ratificato l’incarico solo a fine Marzo.

Nel frattempo, è riuscita anche a promuovere una consultazione pubblica e a pubblicarne gli esiti (qui la relazione).

Ci auguriamo solo che il processo autorizzativo non sia più stringente rispetto a quello cui sono sottoposte le piattaforme di Paesi che hanno già da tempo concesso le prime autorizzazione come Spagna, Francia, Olanda, Romania.

Infatti, è opportuno assicurare alle piattaforme italiane parità di condizioni competitive rispetto agli omologhi esteri.

D’altro canto, è importante anche non ostracizzare le piattaforme estere che vogliono operare in Italia in modo da ampliare le opportunità di scelta sia per le società italiane che vogliono raccogliere fondi, sia per gli investitori italiani che avrebbero così maggiori alternative di investimento.

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