I cittadini stranieri potranno (finalmente) investire in società italiane senza dotarsi di codice fiscale italiano

Il MISE ha pubblicato una circolare, ispirata dalla piattaforma di crowdfunding immobiliare Walliance, con cui, di fatto, recepisce quanto già disposto nella finanziaria 2018

 

Stranieri possono investire in PMI italiane senza codice fiscale

 

Anche i cittadini stranieri potranno investire in Italia senza l’obbligo di dotarsi del codice fiscale. Lo conferma il MISE con una circolare inviata alle Camere di Commercio (scarica qui la circolare N 5/V) che, di fatto, rende operativa una norma già prevista tre anni fa nella legge di Bilancio 2018.

La Legge di Bilancio 2018, infatti, all’articolo 1.45 aveva emendato l’art 6.2 del decreto Presidente della Repubblica 605/73, prevedendo che: ”[…] l‘obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero.

Si tratta di una norma rilevante, soprattutto per chi investe con equity crowdfunding, perché, in sua mancanza, qualunque persona fisica straniera per investire in una società italiana si doveva dotare di un codice fiscale italiano affinchè le Camere di Commercio potessero iscriverlo come nuovo socio presso il Registro delle Imprese. La procedura per ottenere il codice fiscale non è impossibile, ma, certamente, non è compatibile con le dinamiche di un investimento via web.

In questi tre anni, tuttavia, le Camere di Commercio, per una serie di ragioni, non avevano potuto recepire la norma, impedendo così l’implementazione della volontà del Legislatore e, soprattutto, la possibilità per le Startup e le PMI italiane di accogliere investitori non italiani.

Con la sua circolare, ispirata soprattutto dall’attività della piattaforma di equity crowdfunding immobiliare Walliance e dell’associazione ItaliaFintech, il MISE ha finalmente corretto l’anomalia.

Nella sua circolare, infatti, il MISE recepisce, motivandole, le indicazioni della legge di bilancio 2018 citata sopra, e, soprattutto, indica espressamente che “le indicazioni contenute nella circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016, capitolo “Istruzioni generali”, paragrafo “Codice fiscale dei soggetti esteri non residenti”, devono intendersi, di conseguenza, modificate“, invitando le Camere di Commercio, destinatarie della circolare, “allo scrupoloso rispetto delle indicazione della presente nota“.

Specifichiamo che la circolare del 2016 cui fa riferimento il MISE contiene le “Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)” e, dunque, è il documento di dettaglio al quale le Camere di Commercio si devono attenere per l’iscrizione delle informazioni societarie sul Registro delle Imprese.

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