Il nuovo regolamento sull’equity crowdfunding approvato da Consob rende più agevole investire e apre così nuovi orizzonti al mercato Italiano. Ma rimane un punto oscuro…
Dopo la proposta di modifica, rilasciata lo scorso 3 dicembre e che abbiamo ampiamente commentato, e la successiva consultazione pubblica, chiusa l’11 gennaio, Consob ha deliberato e approvato ieri il nuovo regolamento per l’equity crowdfunding in Italia.
Si tratta di un sostanziale passo avanti che punta, come si legge nel comunicato dell’organo di vigilanza, “a ridurre i costi di raccolta e ad ampliare la platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti d’impresa innovativi”.
Ribadiamo qui le maggiori modifiche:
- semplificazione della procedura di investimento. Chi investe non deve più recarsi presso una banca “aliena” a sottoscrivere fisicamente il questionario Mifid che certifica l’appropriatezza dell’investimento rispetto alla sua esperienza, ma può farlo online. La conseguenza è anche che chiunque, purché “appropriato”, può investire l’importo che vuole
- ampliamento di chi può sottoscrivere il 5%. Per chiudere un round è necessario che il 5% dell’obiettivo di raccolta sia sottoscritto da un “investitore professionale”. Prima solo banche, SIM, incubatori certificati o grandi aziende erano qualificate come tali. Ora anche gli “investitori professionali su richiesta” e cioè chiunque, persona fisica o giuridica, abbia in portafoglio almeno 500 mila euro in titoli o contanti, sebbene con alcuni ulteriori requisiti. E qui c’è una grossa novità rispetto anche alla prima bozza, dove i requisiti erano piuttosto stringenti e limitativi. Ora basta che la persona fisica o giuridica possegga almeno uno dei seguenti requisiti, il che apre la strada anche ai Business Angels:
- aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di
finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo
almeno pari a quindici mila euro; - aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup
innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente
- aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di
Come dicevamo, si tratta di un indubbio passo avanti che recepisce anche le indicazioni dell’Investment Compact approvato lo scorso Marzo includendo tra i soggetti che possono offrire quote con l’equity crowdfunding anche:
- le PMI innovative
- le startup turistiche
- gli organi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono principalmente in startup e PMI innovative
- le società di capitale che investono principalmente in startup e PMI innovative
C’è tuttavia un punto oscuro, che riguarda peraltro le piattaforme. Nel testo della consultazione (paragrafo 4.2), Consob “chiarisce” che la possibilità per le piattaforme di poter scegliere se fare il questionario Mifid online, è condizionata al possesso di “requisiti organizzativi proporzionati”. In cosa consistono? Non è chiaro. Ed evidentemente non è chiarissimo nemmeno per Consob, la quale infatti (dando peraltro prova di notevole flessibilità e apertura) fa presente che “i gestori, attraverso la propria associazione di categoria, potranno sottoporre alla Consob, per l’approvazione, apposite Linee Guida che favoriscano la definizione di principi e procedure efficaci rispetto agli obiettivi definiti dalla regolamentazione“.
Un’ultima nota che farà piacere alle piattaforme non ancora online: nelle disposizioni transitorie della delibera, i 6 mesi di inattività dopo i quali scade l’autorizzazione, decorrono dall’approvazione del nuovo regolamento e non dalla data di autorizzazione.