Consob ha pubblicato un documento, sottoposto a una consultazione pubblica, in cui propone alcune modifiche all’attuale regolamento sull’equity crowdfunding
Consob ha rilasciato ieri una bozza del nuovo regolamento dell’equity crowdfunding invitando tutti gli stakeholder a valutarne e commentarne le modifiche attraverso una consultazione pubblica.
Stando a una prima lettura, le modifiche riguardano in primo luogo un atto dovuto, e cioè l’adeguamento del regolamento alle disposizioni della legge primaria, legge di stabilità dello scorso dicembre e “manovrina” di aprile, che estendono a tutte le PMI, e non più alle solo “innovative”, l’accesso all’equity crowdfunding.
Ci sono tuttavia alcune novità:
- Estensione dell’iscrizione all’albo dei gestori di equity crowdfunding “di diritto” a Sgr, Sicav e Sicaf, che gestiscono direttamente i propri patrimoni e che investono prevalentemente in PMI. Fino ad oggi tale iscrizione di diritto era riservata a banche e SIM.
- Adesione obbligatoria delle piattaforme di ECF a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale. Per quanto riguarda l’individuazione dell’importo dei massimali della copertura assicurativa, Consob prevede una copertura di almeno 100.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo. Si tratta di massimali inferiori ridotti rispetto a quelli richiesti ai consulenti finanziari, riduzione che Consob giustifica sulla base delle più basse medie di raccolta delle piattaforme, e sulla diversa natura del servizio offerto dai portali (ricezione e trasmissione di ordini) rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti.
- Esplicito divieto per i gestori di portali iscritti nella sezione ordinaria del relativo registro Consob di lanciare campagne relative a sé stesse. Tale ipotesi di “autoquotazione”, secondo l’interpretazione di Consob “darebbe luogo, infatti, a un’immanente fattispecie di conflitto di interessi che gli operatori in parola – data la specifica disciplina a cui sono sottoposti – non sarebbero nelle condizioni di poter gestire in maniera adeguata ed efficace“. L’interpretazione di Consob trae origine dalla nuova Mifid II, secondo la quale le imprese di investimento (quindi, banche e SIM) che collocano ai clienti strumenti finanziari di propria emissione devono prevedere, nelle procedure per la gestione dei conflitti di interesse, anche l’ipotesi di astensione dallo svolgimento di tale attività, qualora i conflitti stessi non possano essere gestiti in modo da evitare effetti negativi per i clienti. I gestori di portali, non avendo gli stessi obblighi di Banche e Sim sul tema, risultano, secondo Consob “strutturalmente sprovvisti dei presidi e delle cautele in grado assicurare in maniera sostanziale una gestione efficace delle situazioni di conflitto di interesse in caso di “autocollocamento” dei propri titoli“. Peraltro Consob suggerisce una via d’uscita: tali mancanze di presidi e tutele “potrebbero essere soddisfatte efficacemente e adeguatamente in presenza di un diverso modello di relazione con la clientela che si sostanzi, tra l’altro, in modalità di offerta che prevedano l’abbinamento sistematico con un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto“.
A.I.E.C. (l’Associazione delle piattaforme di Equity Crowdfunding) dichiara sul proprio sito che “ha preso naturalmente nota delle variazioni proposte e ha iniziato il processo di valutazione, cui seguiranno risposte puntuali che saranno rese secondo le modalità indicate da Consob“.
Le risposte alla consultazione, on line o a mezzo posta (CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari, Via G. B. Martini, n. 3, 00198 ROMA), dovranno pervenire entro il giorno 21 agosto 2017.