Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL che recepisce il regolamento UE sul crowdfunding

Il 9 Dicembre, il Governo ha approvato il decreto sul nuovo regolamento UE che il Parlamento aveva varato a fine agosto

 

Regolamento UE sul crowdinvesting: passo avanti del Parlamento italiano

 

Sabato 9 Dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale sul crowdfunding alle disposizioni del regolamento UE 2020/1503, che introduce un nuovo regime armonizzato a livello di Unione europea, con la possibilità di adesione allo stesso da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente (qui il testo trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Presidenza del Senato).

Il decreto era stato approvato dal Parlamento lo scorso 26 Agosto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Settembre (qui altro articolo di Crowdfunding Buzz). Le elezioni del 25 Settembre, l’insediamento del nuovo Governo in Ottobre e le urgenze che quest’ultimo ha dovuto affrontare, hanno necessariamente fatto slittare l’approvazione.

Nomina e ruoli di Consob e Banca d’Italia

In sintesi, il Governo ha anzitutto approvato l’autorità competente a concedere le autorizzazioni alle piattaforme e a vigilare, definendone i ruoli.

In particolare, la Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding o ne revoca l’autorizzazione. Inoltre, la Consob è l’autorità competente a:

  • Assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento UE 2020/1503 in materia di trasparenza, inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding, e in materia di correttezza, incluse le procedure, la gestione dei conflitti di interesse
  • Individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica,
  • Svolgere la relativa attività di monitoraggio

La Banca d’Italia è l’autorità competente ad assicurare:

  • L’adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico
  • Il governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività
  • L’organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
  • I requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding

Il regime alternativo di intestazione delle quote

Il CdM ha anche provveduto ad armonizzare il regolamento UE con l’articolo 100 ter del TUF che consente in Italia la possibilità il ricorso al cosiddetto “regime alternativo”, cioè la possibilità di intestare “fiduciariamente” le quote sottoscritte tramite equity crowdfunding ad un intermediario abilitato al fine di agevolare la loro compravendita in un secondo momento.

Le altre norme

Vengono inoltre confermate le norme che dispongono la responsabilità del titolare del progetto per le informazioni fornite nel prospetto informativo KIIS (Key Investment Information Sheet), laddove, peraltro, la piattaforma è responsabile per la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni.

Viene infine specificato il regime sanzionatorio amministrativo di pertinenza di Consob e Banca d’Italia secondo le rispettive competenze.

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