Pubblicato il Patent Box: esenti al 50% i redditi da proprietà intellettuale

Approvata la legge sul Patent Box che detassa fino al 50% i redditi generati dagli investimenti in brevetti, software, marchi e know how. Un passo epocale per l’Italia

 

Patent box

Il Patent Box rappresenta una misura di intervento fiscale nell’economia di natura epocale per il nostro Paese: per la prima volta lo Stato Italiano interviene con una misura di agevolazione seria e massiccia, che incentiva con una sostanziosa defiscalizzazione le attività di ricerca e sviluppo che conducono alla creazione di beni immateriali e proprietà intellettuale. In passato misure simili erano offerte da altri Paesi, come ad es. il Lussemburgo, che con esse si sono guadagnati l’etichetta di paradisi fiscali; l’Italia è ben lontana da questo concetto, ma il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia, rappresenta un importante segnale e si inserisce nelle numerose misure di sostegno dell’innovazione che sta caratterizzando l’azione del Governo.

L’agevolazione è sostanziosa in quanto viene esentato da tassazione il 50% del reddito agevolabile (come definito dal Decreto), anche se per il 2015 bisognerà contentarsi del 30% e per il 2016 del 40%.

Inoltre, in caso di cessione dei beni immateriali soggetti al Patent Box, le relative plusvalenze non sono tassate, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito in altri beni immateriali agevolabili entro due anni.

Ovviamente la normativa è caratterizzata da alcune complessità, ma anche da un insolito tasso di ragionevolezza. Di seguito vediamo alcuni principi fondamentali.

Possono avvalersi del Patent Box tutti i soggetti titolari del reddito di impresa.

Sono inclusi i soggetti stranieri, non residenti in Italia, purchè:

  1. vi abbiano una stabile organizzazione;
  2. nel loro Paese di residenza esista una accordo con l’Italia per evitare le doppie imposizioni;
  3. sia effettivo lo scambio di informazioni tra i due Paesi.

In questo caso l’agevolazione per gli stranieri riguarda i redditi derivanti da beni immateriali la cui proprietà sia attribuibile alla stabile organizzazione.

L’elenco include:

  • le persone fisiche che esercitano attività di impresa;
  • le società (escluse le società semplici, poiché nel loro caso i redditi si imputano ai soci);
  • gli enti pubblici o privati;
  • i trust con attività commerciale;
  • gli organismi di investimento collettivo nel risparmio.

L’ultimo punto consente anche la creazione di appositi fondi di investimento in innovazione tecnologica, incentivati fiscalmente.

La proprietà intellettuale oggetto del Patent Box è estremamente ampia:

  1. brevetti di tutti i tipi (invenzioni, modelli, nuove varietà vegetali , biotecnologie e topografie di prodotti a semiconduttori);
  2. software registrato con il copyright (e quindi non brevettato);
  3. marchi;
  4. disegni e modelli;
  5. know how.

Effettivamente, l’ambito oggettivo individuato dal Decreto è eccellente.

I brevetti sono ammessi all’agevolazione anche quando sono in fase di domanda, atteso che in detto periodo, che può essere lungo alcuni anni, la privativa è efficace e suscettibile di valorizzazione; altri atti normativi sul punto sono stati invece molto equivoci.

Il software oggi riceve la tutela più efficiente proprio con la registrazione sulla base del diritto d’autore, che peraltro è molto economica, piuttosto che con la brevettazione, e quindi il Patent Box risulterà ampiamente applicabile.

L’inclusione dei marchi, a lungo discussa nelle more del processo normativo, è assolutamente fondamentale per un’economia come quella italiana, nella quale il valore di avviamento dei marchi è un asset realmente significativo e talora abbandonato a se stesso. Peraltro, laddove per le tecnologie sono considerati i costi di ricerca e sviluppo, per i marchi sono ammessi i valori derivanti dalle attività di presentazione e promozione che accrescano il carattere distintivo o la loro rinomanza, contribuendo alla loro affermazione commerciale.

Infine, è particolarmente brillante la decisione di inserire nell’elenco il know how, cioè le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, commerciali o scientifiche, che siano proteggibili con la segretezza ed in quanto tali siano giuridicamente tutelabili e trasferibili con un contratto di licenza. In molti casi, tali informazioni hanno un enorme valore ma non sono brevettabili; altre volte, la brevettazione di queste informazioni comporterebbe la loro pubblicazione e quindi la perdita di una area esclusiva (è nota la storia della formula della Coca Cola).

L’accesso alla procedura di esenzione dura cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. Sono previste norme di coordinamento per le aziende che abbiano in corso o accedano a ruling fiscali internazionali, ed in ogni caso il Patent Box può essere applicato selettivamente ad alcuni beni soltanto, escludendone altri.

Il Patent Box può essere utilizzato non solo da chi detenga la proprietà dei beni immateriali, ma da chi li utilizzi sulla base di qualsiasi titolo giuridico e quindi anche sulla base di un contratto di licenza.

Pertanto, chi acquisisca dei beni immateriali e ci investa in ricerca, sviluppo e, per i marchi, in comunicazione, potrà avvalersi dell’agevolazione fiscale.

In caso di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale mediante operazioni straordinarie (specificamente: fusioni, scissioni o conferimento di azienda; mentre stranamente non sono indicate le acquisizioni), il cessionario subentra nel regime fiscale del Patent Box. Tale subentro comprende anche i costi rilevanti per i calcoli concernenti l’esenzione.

I redditi agevolati dal Patent Box sono quelli corrispondenti:

  1. all’uso diretto del bene immateriale;
  2. alla concessione del bene in uso a terzi.

Nel primo caso l’agevolazione riguarderà i canoni di licenza, le c.d. royalties, al netto dei costi fiscalmente rilevanti, diretti e indiretti. Nel secondo caso, invece, si dovrà considerare il contributo economico derivante dal bene immateriale che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa.

La soluzione governativa non discrimina le aziende che utilizzano direttamente la proprietà intellettuale, mentre in passato, analoghi regimi di altri Paesi, ammettevano al beneficio solo le royalties, con la conseguenza che molte aziende creavano società fittizie al solo scopo di potersi trovare nella situazione agevolata.

Interessante notare che, ove sia stato optato per il regime del Patent Box, risultano agevolabili anche eventuali risarcimenti o restituzioni derivanti da contenziosi.

Per quanto riguarda l’entità dell’agevolazione, occorre previamente chiarire che questa dipende dall’esistenza di una specifica attività di ricerca e sviluppo, peraltro peculiare nel caso dei marchi, poiché è prevalentemente commerciale.

In proposito, con inusitata ragionevolezza, il Decreto prevede che:

  1. è ammissibile l’attività di ricerca e sviluppo svolta anche in periodi di imposta precedenti, senza limiti, purchè effettivamente relativa ai beni immateriali agevolati;
  2. è ammissibile l’attività di ricerca e sviluppo svolta all’estero.

La quota di reddito agevolabile con il Patent Box si determina sulla base della seguente formula:

 

(costi qualificati) : (costi complessivi) x (redditi derivanti dal bene immateriale)

 

Per costi qualificati si intendono tutti i costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo indicate dal Decreto, incluse quelle svolte da università o enti di ricerca e organismi equiparati e da società terze, estranee al gruppo imprenditoriale.

In questo senso il Decreto Patent Box rappresenta un importante spinta allo sviluppo delle attività di soggetti che istituzionalmente svolgono ricerca e sviluppo (università, centri di ricerca, start-up innovative, spin off universitari,…), attesa la maggior appetibilità dei loro servizi.

Non rilevano i costi non direttamente collegabili al bene immateriale, le spese relative agli immobili e gli interessi passivi.

Il giudizio complessivo sul provvedimento è decisamente positivo. La struttura del Decreto è tale da attribuire importanti giovamenti a moltissime aziende: il Patent Box merita un’immediata azione di ridefinizione complessiva della strategia dell’innovazione, aggiungendo ai vantaggi di mercato dei significativi risparmi fiscali.

 

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